Art. 13.
                          Norma transitoria
 
  1. In sede di prima applicazione della presente legge i termini per
la  presentazione  delle  domande  di  contributo scadono, per l'anno
1996, al 31 luglio e al 31 dicembre.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
   Data a Genova, addi' 5 maggio 1996
                                MORI