Art. 13. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione della presente legge i termini per la presentazione delle domande di contributo scadono, per l'anno 1996, al 31 luglio e al 31 dicembre. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 5 maggio 1996 MORI