Art. 3. Collaborazioni istituzionali 1. La Regione e i soggetti proponenti possono avvalersi, ai fini della presente legge, delle indicazioni e dei pareri della Commissione regionale per l'impiego e del supporto tecnico e progettuale dell'Agenzia regionale per l'impiego. 2. La Giunta regionale, sulla base dell'accertata disponibilita' finanziaria del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, in accordo con la Commissione regionale per l'impiego, puo' formulare criteri per l'impiego in lavori socialmente utili delle diverse categorie di lavoratori di cui all'art. 1, comma 1 da parte dei soggetti di cui all'art. 2 comma 1.