Art. 3.
                    Collaborazioni istituzionali
 
  1.  La  Regione  e i soggetti proponenti possono avvalersi, ai fini
della  presente  legge,  delle  indicazioni  e   dei   pareri   della
Commissione   regionale  per  l'impiego  e  del  supporto  tecnico  e
progettuale dell'Agenzia regionale per l'impiego.
  2. La Giunta regionale, sulla  base  dell'accertata  disponibilita'
finanziaria  del  Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1993 n. 236,  in  accordo  con  la  Commissione
regionale  per  l'impiego,  puo'  formulare  criteri per l'impiego in
lavori socialmente utili delle diverse categorie di lavoratori di cui
all'art. 1, comma 1 da parte dei soggetti di cui all'art. 2 comma 1.