Art. 4. Domanda di contributo 1. I soggetti di cui all'art. 2, che intendono ottenere i contributi regionali possono presentare domanda alla Giunta regionale, secondo scadenze trimestrali, rispettivamente entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto contenente: a) la descrizione analitica delle finalita' e delle caratteristiche del progetto; b) le modalita' organizzative dell'attivita' lavorativa accompagnate dall'indicazione del soggetto gestore del progetto; c) il numero dei lavoratori che si intende impiegare, la loro qualificazione professionale e le modalita' della loro individuazione; d) la durata del progetto espressa in mesi con l'indicazione del numero complessivo delle giornate lavorative previste; e) l'ammontare complessivo delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto; f) l'onere finanziario che il soggetto richiedente assume direttamente e, nel caso in cui il progetto sia stato predisposto da piu' soggetti, l'onere finanziario assunto direttamente da ciascuno di essi; g) le fonti di finanziamento previste; h) l'eventuale indicazione che lo stesso riveste i requisiti di progetto integrato ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1995 n. 41 (disposizioni in materia di promozione occupazionale); i) l'eventuale finalizzazione alla ricollocazione dei lavoratori e/o alla creazione di autoimprenditorialita'. 3. Il progetto di cui al comma 2 deve essere accompagnato dalla deliberazione di approvazione della Commissione regionale per l'impiego.