Art. 4.
                        Domanda di contributo
 
  1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  2,  che  intendono  ottenere  i
contributi  regionali  possono   presentare   domanda   alla   Giunta
regionale,  secondo scadenze trimestrali, rispettivamente entro il 31
marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Alla domanda deve essere allegato il progetto contenente:
   a)   la   descrizione   analitica   delle   finalita'   e    delle
caratteristiche del progetto;
   b)    le   modalita'   organizzative   dell'attivita'   lavorativa
accompagnate dall'indicazione del soggetto gestore del progetto;
   c) il numero dei lavoratori che  si  intende  impiegare,  la  loro
qualificazione    professionale    e    le   modalita'   della   loro
individuazione;
   d) la durata del progetto espressa in mesi con  l'indicazione  del
numero complessivo delle giornate lavorative previste;
   e)   l'ammontare  complessivo  delle  risorse  necessarie  per  la
realizzazione del progetto;
   f)  l'onere  finanziario  che  il  soggetto   richiedente   assume
direttamente  e, nel caso in cui il progetto sia stato predisposto da
piu' soggetti, l'onere finanziario assunto direttamente  da  ciascuno
di essi;
   g) le fonti di finanziamento previste;
   h)  l'eventuale  indicazione  che lo stesso riveste i requisiti di
progetto integrato ai  sensi  dell'art.  25,  comma  1,  della  legge
regionale 14 agosto 1995 n. 41 (disposizioni in materia di promozione
occupazionale);
   i)  l'eventuale  finalizzazione alla ricollocazione dei lavoratori
e/o alla creazione di autoimprenditorialita'.
  3. Il progetto di cui al comma 2  deve  essere  accompagnato  dalla
deliberazione   di   approvazione  della  Commissione  regionale  per
l'impiego.