Art. 6.
                              Priorita'
 
  1.  La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  con  proprio  provvedimento  stabilisce   le
modalita'  per  la presentazione delle domande e fissa i punteggi per
la formazione della graduatoria delle domande,  tenendo  conto  delle
seguenti priorita':
   a)  finalizzazione del progetto alla ricollocazione dei lavoratori
e/o alla creazione di autoimprenditorialita';
   b) progetti predisposti da Comuni, loro consorzi  e  associazioni,
dalle  Comunita'  montane,  dalle  Province  e dagli enti di gestione
delle aree protette;
   c) progetti che prevedono interventi diretti al  servizio  e  alla
cura  della persona o al risanamento e alla valorizzazione ambientale
o alla tutela e alla conservazione dei beni culturali;
   d)  progetti  presentati  d'intesa   con   le   associazioni   del
volontariato sociale;
   e) compartecipazione al progetto di piu' soggetti;
   f) durata del progetto;
   g) numero dei lavoratori impiegati nel progetto.