Art. 6. Priorita' 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande e fissa i punteggi per la formazione della graduatoria delle domande, tenendo conto delle seguenti priorita': a) finalizzazione del progetto alla ricollocazione dei lavoratori e/o alla creazione di autoimprenditorialita'; b) progetti predisposti da Comuni, loro consorzi e associazioni, dalle Comunita' montane, dalle Province e dagli enti di gestione delle aree protette; c) progetti che prevedono interventi diretti al servizio e alla cura della persona o al risanamento e alla valorizzazione ambientale o alla tutela e alla conservazione dei beni culturali; d) progetti presentati d'intesa con le associazioni del volontariato sociale; e) compartecipazione al progetto di piu' soggetti; f) durata del progetto; g) numero dei lavoratori impiegati nel progetto.