Art. 8.
                       Entita' del contributo
 
  1. La Giunta regionale eroga  all'ente  richiedente  un  contributo
pari  al  40  per  cento  delle  integrazioni,  a carico del soggetto
medesimo, corrisposte ai lavoratori  impiegati  nel  progetto  e  dei
relativi  costi  assicurativi  contro  gli  infortuni  e  le malattie
professionali, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.