Art. 8. Entita' del contributo 1. La Giunta regionale eroga all'ente richiedente un contributo pari al 40 per cento delle integrazioni, a carico del soggetto medesimo, corrisposte ai lavoratori impiegati nel progetto e dei relativi costi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.