Art. 9.
                     Liquidazione del contributo
 
  1. Ai fini della liquidazione del contributo i soggetti destinatari
comunicano  alla  Giunta  regionale   entro   trenta   giorni   dalla
deliberazione  di  concessione  del  contributo,  di  cui all'art. 8,
l'avvio del progetto  ammesso  al  finanziamento  e,  entro  sessanta
giorni  dalla  sua  completa  realizzazione,  inviano  alla stessa il
rendiconto e la relazione sull'attivita' svolta.
  2. La Giunta  regionale  puo'  effettuare  controlli  e  richiedere
l'eventuale  ulteriore documentazione relativa alla realizzazione del
progetto ammesso al finanziamento.
  3. Il contributo e' liquidato nella misura pari al 40 per cento  al
ricevimento  della  dichiarazione  di avvio del progetto da parte del
soggetto destinatario e al restante 60 per cento  alla  presentazione
del rendiconto e della relazione di cui al comma 1.