Art. 9. Liquidazione del contributo 1. Ai fini della liquidazione del contributo i soggetti destinatari comunicano alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla deliberazione di concessione del contributo, di cui all'art. 8, l'avvio del progetto ammesso al finanziamento e, entro sessanta giorni dalla sua completa realizzazione, inviano alla stessa il rendiconto e la relazione sull'attivita' svolta. 2. La Giunta regionale puo' effettuare controlli e richiedere l'eventuale ulteriore documentazione relativa alla realizzazione del progetto ammesso al finanziamento. 3. Il contributo e' liquidato nella misura pari al 40 per cento al ricevimento della dichiarazione di avvio del progetto da parte del soggetto destinatario e al restante 60 per cento alla presentazione del rendiconto e della relazione di cui al comma 1.