(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13
                         del 19 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1.  La presente legge disciplina l'autorizzazione all'esercizio del
trasporto sanitario di infermi e di infortunati nonche' il  controllo
e la vigilanza sulla predetta attivita'.
  2.  Le  disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai
servizi di trasporto sanitario gestiti da  Corpi  dello  Stato  quali
Forze  armate,  Forze di polizia e Vigili del fuoco, da enti pubblici
nazionali quali la Croce  Rossa  Italiana  e  ai  servizi  svolti  da
ambulanze immatricolate in altre regioni in transito temporaneo nella
Regione.    Sono,  altresi',  esclusi dalla disciplina della presente
legge  i  servizi  di  trasporto  gestiti  direttamente,   attraverso
l'utilizzo  di  propri  mezzi,  dalle  Unita' sanitarie locali, dalle
Aziende ospedaliere, dagli enti  e  dalle  istituzioni  di  cui  agli
articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione
del  Servizio  sanitario  nazionale)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
  3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, e' vietato  a  chiunque
esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario in carenza
dell'autorizzazione prevista dalla presente legge.
  4. Le attivita' di trasporto e di soccorso nei confronti di infermi
o  infortunati  in  situazioni di urgenza od emergenza sanitaria sono
regolamentate dal Titolo II.