(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 19 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario di infermi e di infortunati nonche' il controllo e la vigilanza sulla predetta attivita'. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai servizi di trasporto sanitario gestiti da Corpi dello Stato quali Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco, da enti pubblici nazionali quali la Croce Rossa Italiana e ai servizi svolti da ambulanze immatricolate in altre regioni in transito temporaneo nella Regione. Sono, altresi', esclusi dalla disciplina della presente legge i servizi di trasporto gestiti direttamente, attraverso l'utilizzo di propri mezzi, dalle Unita' sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere, dagli enti e dalle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni. 3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, e' vietato a chiunque esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario in carenza dell'autorizzazione prevista dalla presente legge. 4. Le attivita' di trasporto e di soccorso nei confronti di infermi o infortunati in situazioni di urgenza od emergenza sanitaria sono regolamentate dal Titolo II.