Art. 11. Norme transitorie 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attivita' di trasporto sanitario di infermi e di infortunati sul territorio della Regione sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 3 entro i successivi sei mesi. 2. Lo schema tipo di cui all'articolo 8 comma 2 e' adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.