Art. 11.
                          Norme transitorie
 
  1.  I  soggetti  che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, svolgono attivita' di trasporto  sanitario  di  infermi  e  di
infortunati  sul territorio della Regione sono tenuti a presentare la
domanda di autorizzazione di cui all'articolo 3  entro  i  successivi
sei mesi.
  2.  Lo  schema tipo di cui all'articolo 8 comma 2 e' adottato dalla
Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  della
presente legge.