Art. 2.
                           Autorizzazione
 
  1. Il trasporto sanitario di infermi e di infortunati da  parte  di
imprese,  enti,  societa', associazioni e' soggetto ad autorizzazione
rilasciata dal Sindaco del Comune in cui sono ubicati i locali  della
sede  o  delle  sedi  operative,  previo  accertamento  dei requisiti
tecnici ad opera dell'U.S.L. territorialmente competente.
  2. L'autorizzazione deve indicare:
   a)  le  generalita'  della  persona  fisica  ovvero   del   legale
rappresentante  della  persona giuridica autorizzati, la sede legale,
il codice fiscale, l'eventuale partita IVA;
   b) le generalita' del medico responsabile;
   c) la sede operativa e l'individuazione  dei  mezzi  di  trasporto
utilizzati.
  3.  Qualora  il  soggetto  autorizzato  si  avvalga  di  piu'  sedi
operative nel  medesimo  comune  l'autorizzazione  ha  efficacia  con
riferimento  a  ciascuna sede; se le sedi operative sono dislocate in
comuni diversi le  autorizzazioni  sono  rilasciate,  per  quanto  di
rispettiva competenza, dai sindaci interessati.