Art. 2. Autorizzazione 1. Il trasporto sanitario di infermi e di infortunati da parte di imprese, enti, societa', associazioni e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui sono ubicati i locali della sede o delle sedi operative, previo accertamento dei requisiti tecnici ad opera dell'U.S.L. territorialmente competente. 2. L'autorizzazione deve indicare: a) le generalita' della persona fisica ovvero del legale rappresentante della persona giuridica autorizzati, la sede legale, il codice fiscale, l'eventuale partita IVA; b) le generalita' del medico responsabile; c) la sede operativa e l'individuazione dei mezzi di trasporto utilizzati. 3. Qualora il soggetto autorizzato si avvalga di piu' sedi operative nel medesimo comune l'autorizzazione ha efficacia con riferimento a ciascuna sede; se le sedi operative sono dislocate in comuni diversi le autorizzazioni sono rilasciate, per quanto di rispettiva competenza, dai sindaci interessati.