Art. 3. Domanda di autorizzazione 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve inoltrare alla USL territorialmente competente apposita domanda precisando i dati di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Alla domanda devono essere allegati: a) nel caso di impresa, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese nonche', nel caso di societa', copia autenticata dell'atto costitutivo; b) nel caso di ente o associazione, l'atto costitutivo e lo statuto dal quale risulti indicato tra i fini sociali il trasporto sanitario. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale istituito con la legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) sono esonerate dal produrre i predetti documenti. Esse devono indicare nella domanda gli estremi del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di iscrizione dell'associazione al registro regionale delle associazioni di volontariato; c) l'elenco degli autoveicoli o dei mezzi che si intendono destinare al trasporto sanitario con l'indicazione del numero di targa, delle caratteristiche tecniche e delle attrezzature in dotazione; d) l'elenco nominativo del personale, ivi compreso quello volontario, e le relative mansioni con allegato, limitatamente al personale sanitario, il certificato di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale; e) la dichiarazione del richiedente l'autorizzazione che il personale addetto alla guida e' in possesso dei requisiti previsti dalla legge; f) il certificato di iscrizione all'ordine provinciale del medico responsabile, nonche' la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'interessato; g) la copia della polizza assicurativa relativa alla responsabilita' civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attivita' di trasporto sanitano, nonche' la copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio per il personale addetto all'attivita' di trasporto.