Art. 6. Reequisiti dei mezzi di trasporto sanitario 1. La classificazione, i requisiti tecnici e le caratteristiche costruttive dei mezzi di trasporto sanitario devono risultare conformi alle previsioni normative e tecnico attuative che disciplinano la circolazione stradale degli autoveicoli. 2. Ai fini del trasporto sanitario degli infermi e degli infortunati le dotazioni minime di personale, attrezzature e materiale sanitario sono individuate nelle tabelle "A" e "B", in relazione, rispettivamente, alle due tipologie di ambulanze previste dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 1987 n. 533 (normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze). 3. Agli aggiornamenti delle tabelle "A" e "B", derivanti da sopravvenute esigenze di carattere tecnico e sanitario, provvede la Giunta regionale.