Art. 6.
             Reequisiti dei mezzi di trasporto sanitario
 
  1.  La  classificazione,  i  requisiti tecnici e le caratteristiche
costruttive  dei  mezzi  di  trasporto  sanitario  devono   risultare
conformi   alle   previsioni   normative   e  tecnico  attuative  che
disciplinano la circolazione stradale degli autoveicoli.
  2.  Ai  fini  del  trasporto  sanitario  degli  infermi   e   degli
infortunati   le   dotazioni  minime  di  personale,  attrezzature  e
materiale sanitario sono individuate nelle  tabelle  "A"  e  "B",  in
relazione,  rispettivamente, alle due tipologie di ambulanze previste
dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 1987 n. 533 (normativa tecnica e
amministrativa relativa alle ambulanze).
  3. Agli  aggiornamenti  delle  tabelle  "A"  e  "B",  derivanti  da
sopravvenute  esigenze  di carattere tecnico e sanitario, provvede la
Giunta regionale.