Art. 7. Attivita' di soccorso sanitario 1. L'attivita' di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario regionale. 2. Per i fini di cui al comma 1 il Servizio sanitario regionale, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 8, puo' avvalersi del concorso di enti ed associazioni pubbliche e private in possesso dell'autorizzazione al trasporto di cui alla presente legge.