Art. 7.
                   Attivita' di soccorso sanitario
 
  1.  L'attivita'  di  soccorso  sanitario   costituisce   competenza
esclusiva del Servizio sanitario regionale.
  2.  Per  i  fini di cui al comma 1 il Servizio sanitario regionale,
sulla base dei rapporti di cui all'articolo  8,  puo'  avvalersi  del
concorso  di  enti  ed  associazioni  pubbliche e private in possesso
dell'autorizzazione al trasporto di cui alla presente legge.