Art. 8. Requisiti dei mezzi di soccorso e rapporti convenzionali 1. In attesa che il Governo determini gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso e i requisiti professionali del personale di bordo ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), la Giunta regionale determina i requisiti, le dotazioni di personale, le attrezzature e il materiale sanitario dei mezzi di soccorso elencati all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 maggio 1994 n. 24 (sistema di emergenza sanitaria), con i quali gli enti e le associazioni di cui all'articolo 7 possono partecipare all'attivita' di soccorso. 2. I rapporti con le aziende sanitarie nonche' le modalita' con le quali gli enti e le associazioni di cui al comma 1 sono chiamati a concorrere all'attivita' di soccorso sono regolati da apposite convenzioni, stipulate sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale. 3. Le tariffe da corrispondere alle associazioni e agli enti convenzionati, in relazione all'attivita' di soccorso sanitario assicurata, sono fissate dalla Giunta regionale ogni tre anni. 4. In accordo con le associazioni e gli enti convenzionati sono determinate le modalita' di verifica e revisione della qualita' e della quantita' delle prestazioni rese, anche attraverso l'individuazione di appositi indicatori di efficienza e di qualita'.