Art. 8.
      Requisiti dei mezzi di soccorso e rapporti convenzionali
 
  1.  In attesa che il Governo determini gli standard tipologici e di
dotazione dei mezzi di  soccorso  e  i  requisiti  professionali  del
personale  di  bordo ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (atto  di  indirizzo  e
coordinamento  alle  regioni  per  la  determinazione  dei livelli di
assistenza sanitaria di emergenza), la Giunta regionale  determina  i
requisiti,  le dotazioni di personale, le attrezzature e il materiale
sanitario dei mezzi di soccorso elencati  all'articolo  9,  comma  1,
della  legge  regionale  5  maggio  1994  n. 24 (sistema di emergenza
sanitaria),  con  i  quali  gli  enti  e  le  associazioni   di   cui
all'articolo 7 possono partecipare all'attivita' di soccorso.
  2.  I rapporti con le aziende sanitarie nonche' le modalita' con le
quali gli enti e le associazioni di cui al comma 1  sono  chiamati  a
concorrere  all'attivita'  di  soccorso  sono  regolati  da  apposite
convenzioni, stipulate sulla base  di  uno  schema  tipo  predisposto
dalla Giunta regionale.
  3.  Le  tariffe  da  corrispondere  alle  associazioni  e agli enti
convenzionati,  in  relazione  all'attivita'  di  soccorso  sanitario
assicurata, sono fissate dalla Giunta regionale ogni tre anni.
  4.  In  accordo  con  le associazioni e gli enti convenzionati sono
determinate le modalita' di verifica e  revisione  della  qualita'  e
della    quantita'   delle   prestazioni   rese,   anche   attraverso
l'individuazione di appositi indicatori di efficienza e di qualita'.