Art. 9.
                        Vigilanza e sanzioni
 
  1.  L'U.S.L.  territorialmente  competente  svolge   attivita'   di
vigilanza  e  di  controllo nei confronti dei soggetti autorizzati ai
sensi della presente legge verificando, in particolare,  almeno  ogni
due anni il permanere in capo agli stessi dei requisiti prescritti.
  2.  Sempre  che  il  fatto  non  costituisca reato, qualora vengano
riscontrate violazioni alla presente  legge  o  difformita'  rispetto
all'attivita'  autorizzata  o  il  venir meno di uno o piu' requisiti
alla   base   dell'autorizzazione   ovvero   l'interruzione,    senza
giustificato   motivo,  dell'attivita'  autorizzata  per  un  periodo
superiore   ai   tre   mesi,    l'U.S.L.    diffida    il    titolare
dell'autorizzazione   a  rimuovere,  entro  un  congruo  termine,  le
inadempienze riscontrate.
  3. Trascorso inutilmente il termine di cui  al  comma  2,  l'U.S.L.
propone  al  Sindaco  competente  la  sospensione temporanea dell'au-
torizzazione fino ad un massimo di tre mesi. Qualora al  termine  del
periodo   di   sospensione   permangano  inalterate  le  inadempienze
riscontrate, l'autorizzazione e' revocata.