Art. 9. Vigilanza e sanzioni 1. L'U.S.L. territorialmente competente svolge attivita' di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi della presente legge verificando, in particolare, almeno ogni due anni il permanere in capo agli stessi dei requisiti prescritti. 2. Sempre che il fatto non costituisca reato, qualora vengano riscontrate violazioni alla presente legge o difformita' rispetto all'attivita' autorizzata o il venir meno di uno o piu' requisiti alla base dell'autorizzazione ovvero l'interruzione, senza giustificato motivo, dell'attivita' autorizzata per un periodo superiore ai tre mesi, l'U.S.L. diffida il titolare dell'autorizzazione a rimuovere, entro un congruo termine, le inadempienze riscontrate. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'U.S.L. propone al Sindaco competente la sospensione temporanea dell'au- torizzazione fino ad un massimo di tre mesi. Qualora al termine del periodo di sospensione permangano inalterate le inadempienze riscontrate, l'autorizzazione e' revocata.