Art. 16.
              Graduazione delle posizioni dirigenziali
 
  Le  posizioni  dirigenziali  sono  graduate,  anche  ai  fini della
retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale
per l'area della dirigenza, in funzione  dei  seguenti  parametri  di
riferimento:
   a) complessita' organizzativa e gestionale della struttura;
   b)  dimensione  delle  risorse finanziarie, strumentali ed umane a
disposizione;
   c) dimensione e qualita' dei referenti e dei destinatari,  interni
ed esterni, dell'attivita' della struttura.
  2.  La  graduazione  delle  posizioni dirigenziali e' definita, con
provvedimento della  Giunta  regionale,  su  proposta  del  direttore
generale   del   settore   competente  in  materia  di  personale  ed
organizzazione, sentito il comitato di coordinamento delle  direzioni
generali di cui all'art. 14.
  3.  All'atto  dell'istituzione  di  nuove  posizioni dirigenziali o
della costituzione di strutture  di  progetto,  la  Giunta  regionale
provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2.
  4.  La  graduazione  delle  posizioni  e' aggiornata ogni qualvolta
siano messe in atto modifiche rilevanti  riguardanti  i  compiti,  la
loro  complessita',  il  grado di autonomia, nonche' la distribuzione
delle responsabilita' e l'assegnazione delle risorse.
  5. Le valutazioni di cui ai commi  che  precedono  sono  effettuate
entro  60  giorni dalla istituzione delle unita' organizzative di cui
al comma 4 dell'art. 11.