Art. 16. Graduazione delle posizioni dirigenziali Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento: a) complessita' organizzativa e gestionale della struttura; b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione; c) dimensione e qualita' dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attivita' della struttura. 2. La graduazione delle posizioni dirigenziali e' definita, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del direttore generale del settore competente in materia di personale ed organizzazione, sentito il comitato di coordinamento delle direzioni generali di cui all'art. 14. 3. All'atto dell'istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della costituzione di strutture di progetto, la Giunta regionale provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2. 4. La graduazione delle posizioni e' aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessita', il grado di autonomia, nonche' la distribuzione delle responsabilita' e l'assegnazione delle risorse. 5. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate entro 60 giorni dalla istituzione delle unita' organizzative di cui al comma 4 dell'art. 11.