Art. 20. Attivita' ispettiva e di controllo interno 1. Il presidente della Giunta e gli assessori, nell'ambito delle rispettive competenze, si avvalgono di uno specifico comitato per la verifica del corretto funzionamento delle strutture sottoposte, e in particolare: a) dei costi di funzionamento e dei rendimenti; b) della corretta gestione delle risorse assegnate; c) dell'imparzialita' e dell'efficienza dei procedimenti di competenza. Il comitato assicura altresi' le verifiche previste dall'art. 2, comma 1, lett. f). 2. Il comitato e' costituito con provvedimento della Giunta regionale, dura in carica fino a meta' legislatura ed e' eventualmente rinnovabile fino al termine della stessa; e' composto da cinque membri, di cui due individuati tra dirigenti regionali in permanenza di servizio e da tre esterni particolarmente esperti nel controllo di gestione e attivita' ispettiva. 3. Il provvedimento di costituzione del comitato definisce il programma annuale di attivita', individua e assegna il contingente di personale di cui puo' avvalersi, nonche' il componente che lo presiede. 4. L'attivita' del comitato si sviluppa in regime di autonomia operativa e si esplica anche su sollecitazione degli amministratori di cui al comma 1. Il comitato risponde direttamente al presidente della Giunta regionale e alla Giunta. Al termine di ogni intervento il presidente del comitato redige la relazione che trasmette all'assessore, che ha richiesto l'intervento, e al presidente della Giunta. La relazione, oltre a mettere in evidenza i fatti e i comportamenti riscontrati, deve contenere suggerimenti in ordine ad azioni migliorative. 5. I componenti del comitato hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere oralmente o per iscritto informazioni e copie di atti e documenti ai responsabili delle strutture sottoposte ad indagine. 6. Qualora l'attivita' di cui ai commi precedenti porti ad evidenziare risultati negativi imputabili ad incapacita' gestionale, negligenze, gravi omissioni comportanti anche danni per l'amministrazione o per gli utenti della stessa, la Giunta regionale dispone i conseguenti provvedimenti, non escluso il collocamento a disposizione dei dirigenti e direttori responsabili per la durata massima di un anno, con la conseguente perdita della retribuzione di risultato, fatta salva l'adozione di eventuali altre misure previste dalle normative vigenti. 7. Il comitato trasmette annualmente alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare una relazione informativa sull'attivita' ispettiva svolta e sui conseguenti atti da assumere per il miglioramento dell'attivita' funzionale dell'amministrazione regionale. 8. La Giunta trasmette al nucleo di valutazione di cui all'art. 29 i risultati e le valutazioni attinenti all'operato dei dirigenti.