Art. 20.
             Attivita' ispettiva e di controllo interno
 
  1. Il presidente della Giunta e gli  assessori,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze, si avvalgono di uno specifico comitato per la
verifica del corretto funzionamento delle strutture sottoposte, e  in
particolare:
   a) dei costi di funzionamento e dei rendimenti;
   b) della corretta gestione delle risorse assegnate;
   c)   dell'imparzialita'  e  dell'efficienza  dei  procedimenti  di
competenza.
  Il comitato assicura altresi' le verifiche previste dall'art.    2,
comma 1, lett. f).
  2.  Il  comitato  e'  costituito  con  provvedimento  della  Giunta
regionale,  dura  in  carica  fino  a   meta'   legislatura   ed   e'
eventualmente  rinnovabile  fino al termine della stessa; e' composto
da cinque membri, di cui due individuati tra dirigenti  regionali  in
permanenza  di  servizio e da tre esterni particolarmente esperti nel
controllo di gestione e attivita' ispettiva.
  3. Il provvedimento  di  costituzione  del  comitato  definisce  il
programma annuale di attivita', individua e assegna il contingente di
personale  di  cui  puo'  avvalersi,  nonche'  il  componente  che lo
presiede.
  4. L'attivita' del comitato si  sviluppa  in  regime  di  autonomia
operativa  e  si esplica anche su sollecitazione degli amministratori
di cui al comma 1. Il comitato risponde  direttamente  al  presidente
della  Giunta  regionale e alla Giunta. Al termine di ogni intervento
il  presidente  del  comitato  redige  la  relazione  che   trasmette
all'assessore,  che  ha richiesto l'intervento, e al presidente della
Giunta. La relazione, oltre  a  mettere  in  evidenza  i  fatti  e  i
comportamenti  riscontrati,  deve contenere suggerimenti in ordine ad
azioni migliorative.
  5.   I   componenti   del   comitato  hanno  accesso  ai  documenti
amministrativi  e  possono  chiedere   oralmente   o   per   iscritto
informazioni  e  copie  di  atti  e  documenti  ai responsabili delle
strutture sottoposte ad indagine.
  6.  Qualora  l'attivita'  di  cui  ai  commi  precedenti  porti  ad
evidenziare  risultati negativi imputabili ad incapacita' gestionale,
negligenze,   gravi   omissioni   comportanti   anche    danni    per
l'amministrazione  o per gli utenti della stessa, la Giunta regionale
dispone i conseguenti provvedimenti, non escluso  il  collocamento  a
disposizione  dei  dirigenti  e  direttori responsabili per la durata
massima di un anno, con la conseguente perdita della retribuzione  di
risultato,  fatta salva l'adozione di eventuali altre misure previste
dalle normative vigenti.
  7. Il comitato trasmette annualmente alla Giunta regionale  e  alla
competente   commissione   consiliare   una   relazione   informativa
sull'attivita' ispettiva svolta e sui conseguenti  atti  da  assumere
per  il  miglioramento dell'attivita' funzionale dell'amministrazione
regionale.
  8. La Giunta trasmette al nucleo di valutazione di cui all'art.  29
i risultati e le valutazioni attinenti all'operato dei dirigenti.