Art. 28.
                        Trattamento economico
 
  1. La retribuzione dei dirigenti  e'  determinata  in  relazione  a
quanto  previsto  nella  presente  legge,  tenuto conto dei vincoli e
delle disponibilita' del bilancio  regionale  nonche'  dei  contratti
collettivi per l'area della dirigenza del comparto.
  2. Il trattamento economico dei dirigenti e' costituito da:
   a) retribuzione di qualifica;
   b) retribuzione di posizione;
   c) retribuzione di risultato.
  3.  La retribuzione di posizione e' riferita alla graduazione delle
posizioni di cui all'art.   16 ed ha caratteristiche  di  fissita'  e
continuita'   per   la   durata  dell'incarico.  La  retribuzione  di
risultato, di natura integrativa, e' riferita alle prestazioni attese
ed ai  risultati  conseguiti  anche  sulla  base  del  sistema  delle
valutazioni previste dalla presente legge.
  4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato e' definita
annualmente dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dal
contratto collettivo nazionale di lavoro anche per quanto concerne le
risorse  aggiuntive,  e  trova  capienza in uno specifico capitolo di
bilancio. Lo stesso provvedimento determina la quota da assegnare  ai
dirigenti subordinati delle varie strutture.
  5.  Ai  fini  del  riconoscimento  della retribuzione di risultato,
ciascun dirigente, all'inizio di ogni  anno,  presenta  al  dirigente
sovraordinato  una  relazione  scritta  sulla  attivita'  complessiva
svolta nel  corso  dell'anno  precedente  ed  altresi'  concorda  gli
obiettivi da perseguire nell'anno di riferimento.
  6.  Il  trattamento  economico  complessivo  dei direttori generali
viene concordato di volta in volta tra l'amministrazione regionale  e
i  singoli  direttori con riferimento alla retribuzione stabilita dal
contratto collettivo per l'area della dirigenza,  maggiorata  di  una
entita' variabile tra il 10% e il 60%.
  7.  Ai  dirigenti  ai  quali sia stato attribuito l'incarico di cui
all'art. 24, comma 3, lett. a) punto a.2 e lett. b) punto b.1,  viene
attribuito  per  analogia, con le modalita' di cui all'art. 26, commi
4, 5, 6  e 7, un trattamento economico rapportato ad una  percentuale
non superiore al 70% del trattamento economico spettante al direttore
generale  della struttura di riferimento. Detto trattamento economico
puo' essere riconosciuto ad un numero di posizioni  dirigenziali  non
superiore  a  8  unita'. I suddetti incarichi sono svolti nell'ambito
delle  direzioni  generali  di  riferimento,  hanno  durata  annuale,
rinnovabile.    Tale  conferimento a dirigenti regionali determina il
loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto  il  periodo
dell'incarico.    Il  periodo  di  aspettativa  e'  utile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio.
  8.  Entro  90  giorni  dalla  data  di  conferimento  dell'incarico
dirigenziale,  ciascun  dirigente  e'  tenuto  a depositare presso la
presidenza della Giunta regionale:
   a) una dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili  e
su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di societa';
l'esercizio  di  funzioni di amministratore o di sindaco di societa',
con l'apposizione  della  formula  "sul  mio  onore  affermo  che  la
dichiarazione corrisponde al vero";
   b)   copia   dell'ultima   dichiarazione   dei   redditi  soggetti
all'imposta sui redditi sulle persone fisiche.
  Entro 30 giorni  dal  termine  utile  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche,
i  dirigenti  sono  tenuti  a  dichiarare  annualmente  le variazioni
patrimoniali intervenute  rispetto  all'anno  precedente,  nonche'  a
depositare  copia  della  dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni
previste  dal  presente  articolo  sono  pubblicate  sul   Bollettino
ufficiale  della Regione.
  9. La retribuzione di posizione per i dirigenti degli enti pubblici
non  economici  dipendenti  dalla Regione ai sensi dell'art. 48 dello
statuto e degli istituti autonomi case popolari e'  definita  secondo
la  disciplina  dell'art. 40, commi 1, 2 e 3 del contratto collettivo
per  l'area  della  dirigenza  regionale  in  base  ai   criteri   di
equiparazione  stabiliti  con provvedimento della Giunta regionale in
relazione alle leggi regionali istitutive dei singoli enti.