Art. 30.
              Formazione ed aggiornamento dei dirigenti
 
  1.  Lo  sviluppo e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono
strumenti per la valorizzazione della capacita'  e  delle  attitudini
individuali, del piu' efficace e qualificato espletamento dei compiti
loro assegnati.
  2.  A  tal  fine,  nel quadro degli indirizzi definiti dalla Giunta
regionale, il  direttore  generale  competente  attiva  programmi  ed
iniziative,   da   attuarsi  direttamente  o  con  strutture  esterne
all'amministrazione  regionale,  avvalendosi  di  enti   pubblici   o
privati,  nonche' di esperti nelle discipline interessate, stipulando
convenzioni e disciplinari.
  3. Con provvedimento della  Giunta  regionale  vengono  definiti  i
criteri  per  l'accesso  all'attivita'  formativa,  le  modalita'  di
partecipazione e l'impegno personale dei singoli dirigenti.
  4. La progettazione delle iniziative formative deve  informarsi  ai
principi   delle   pari   opportunita'  e  delle  azioni  positive  e
l'organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e
temporali tali da consentire l'effettiva partecipazione  di  tutti  i
dirigenti.