Art. 3.
 
  1. L'articolo 26 della legge regionale 40/1994  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Articolo  26.  (Modalita'  del  controllo sul bilancio e sul conto
consuntivo). - 1. Le deliberazioni di approvazione del bilancio e del
conto  consuntivo  devono  essere  trasmesse   entro   venti   giorni
dall'adozione, con le modalita' di cui all'articolo 18.
  2.  I  chiarimenti  e gli elementi integrativi di giudizio relativi
alle  deliberazioni  di  cui  al  comma  1  devono  essere  trasmessi
dall'Ente   entro  venti  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta, anche se forniti con atto deliberativo.
  3. Nei confronti degli atti di  cui  al  comma  1  non  operano  le
decadenze di cui agli articoli 18 e 21.
  4. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo, di
cui  all'articolo  46,  comma  11,  della legge 142/1990, l'Organo di
controllo si avvale delle  risultanze  della  relazione  redatta  dal
Collegio  dei  revisori  dei  conti,  ai sensi dell'articolo 57 della
legge 142/1990, e della documentazione ad essa allegata".