Art. 3. 1. L'articolo 26 della legge regionale 40/1994 e' sostituito dal seguente: "Articolo 26. (Modalita' del controllo sul bilancio e sul conto consuntivo). - 1. Le deliberazioni di approvazione del bilancio e del conto consuntivo devono essere trasmesse entro venti giorni dall'adozione, con le modalita' di cui all'articolo 18. 2. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio relativi alle deliberazioni di cui al comma 1 devono essere trasmessi dall'Ente entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, anche se forniti con atto deliberativo. 3. Nei confronti degli atti di cui al comma 1 non operano le decadenze di cui agli articoli 18 e 21. 4. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo, di cui all'articolo 46, comma 11, della legge 142/1990, l'Organo di controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 57 della legge 142/1990, e della documentazione ad essa allegata".