Art. 10 Soggetto passivo 1. Al pagamento del tributo, delle penalita' e' tenuto, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1 lett. a), il soggetto che gestisce, anche non in via esclusiva, la discarica abusiva nonche', in solido con il medesimo, ogni soggetto che utilizzi o abbia utilizzato la discarica, individuato a seguito dell'accertamento sull'esistenza di quest'ultima. 2. Qualora non sia individuato alcun soggetto utilizzatore, l'obbligazione solidale di cui al precedente comma e' a carico del proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva. 3. L'obbligazione solidale di cui ai commi precedenti non opera qualora l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario abbia presentato denuncia di discarica abusiva alla Regione precedentemente all'accertamento della discarica stessa. 4. La denuncia di cui al comma precedente e' presentata alla Provincia territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che comunque consenta l'accertamento della data di ricevimento da parte della Provincia e deve contenere, oltre le generalita' e il recapito del denunciante, l'indicazione della esatta ubicazione della discarica abusiva e la descrizione dei rifiuti ivi esistenti. 5. La Provincia provvede immediatamente alla verifica di quanto denunciato ed alla constatazione delle violazioni e, fermi gli adempimenti di propria competenza per le violazioni attinenti lo smaltimento dei rifiuti, trasmette gli atti alla Regione per l'accertamento delle violazioni tributarie ai sensi del successivo articolo 11. 6. La solidarieta' di cui ai precedenti commi opera anche nei casi in cui il gestore della discarica non sia stato individuato. 7. Soggetto passivo, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lett. b) e' il soggetto che abbandona, scarica o deposita in modo incontrollato i rifiuti.