Art. 10
                          Soggetto passivo
 
  1. Al pagamento del tributo, delle penalita' e' tenuto, nei casi di
cui all'articolo 9, comma 1 lett. a), il soggetto che gestisce, anche
non  in via esclusiva, la discarica abusiva nonche', in solido con il
medesimo, ogni soggetto che utilizzi o abbia utilizzato la discarica,
individuato   a   seguito   dell'accertamento    sull'esistenza    di
quest'ultima.
  2.   Qualora  non  sia  individuato  alcun  soggetto  utilizzatore,
l'obbligazione solidale di cui al precedente comma e'  a  carico  del
proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva.
  3.  L'obbligazione  solidale  di  cui ai commi precedenti non opera
qualora  l'utilizzatore  o,  in  mancanza,  il   proprietario   abbia
presentato denuncia di discarica abusiva alla Regione precedentemente
all'accertamento della discarica stessa.
  4.  La  denuncia  di  cui  al  comma  precedente e' presentata alla
Provincia territorialmente competente tramite raccomandata con avviso
di ricevimento o con altro mezzo che comunque consenta l'accertamento
della data di ricevimento da parte della Provincia e deve  contenere,
oltre  le  generalita'  e  il recapito del denunciante, l'indicazione
della esatta ubicazione della discarica abusiva e la descrizione  dei
rifiuti ivi esistenti.
  5.  La  Provincia  provvede  immediatamente alla verifica di quanto
denunciato ed  alla  constatazione  delle  violazioni  e,  fermi  gli
adempimenti  di  propria  competenza  per  le violazioni attinenti lo
smaltimento  dei  rifiuti,  trasmette  gli  atti  alla  Regione   per
l'accertamento  delle  violazioni  tributarie ai sensi del successivo
articolo 11.
  6. La solidarieta' di cui ai precedenti commi opera anche nei  casi
in cui il gestore della discarica non sia stato individuato.
  7. Soggetto passivo, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lett.
b)  e'  il  soggetto  che  abbandona,  scarica  o  deposita  in  modo
incontrollato i rifiuti.