Art. 11. Accertamento delle violazioni tributarie 1. Il controllo sulla corretta applicazione della presente legge, oltre che dalla struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1, e' esercitato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 33, della legge statale tramite ispezioni e verifiche presso i luoghi adibiti all'esercizio dell'attivita' di discarica, o di incenerimento e presso gli altri luoghi dove sono custoditi i registri di cui all'articolo 5 e l'altra documentazione inerente le attivita' in questione. 2. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantita' di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3 comma 40 della legge statale, questi si presumono, salvo prova contraria, conferiti alla data della redazione del processo verbale di cui all'articolo 3, comma 33 della legge statale. 3. Ai fini delle ispezioni e verifiche di cui al comma 2 precedente e dell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 3, comma 33 della legge statale, il Presidente della Provincia o l'altro soggetto competente in base all'ordinamento interno, individua i dipendenti adibiti a tali attivita'. L'atto di individuazione ha gli effetti dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 33 della legge statale, fermo restando che l'attivita' in questione e' svolta nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento interno. 4. I dipendenti della Provincia di cui al comma precedente sono dotati di speciale tessera di riconoscimento con l'indicazione "agente abilitato all'accertamento delle violazioni tributarie ai sensi della legge n. 549/95", che deve essere esibita al momento dell'ispezione o della verifica. 5. Nei casi disciplinati nel Titolo 3 della presente legge, l'accertamento tributario e' effettuato anche sulla base dei processi verbali redatti dagli agenti competenti all'accertamento delle infrazioni in materia di rifiuti. A tal fine gli agenti medesimi provvedono a trasmettere il processo verbale alla struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge.