Art. 11.
              Accertamento delle violazioni tributarie
 
  1.  Il  controllo sulla corretta applicazione della presente legge,
oltre che dalla struttura regionale di cui all'articolo 7,  comma  1,
e'  esercitato  dai  soggetti  di cui all'articolo 3, comma 33, della
legge statale tramite ispezioni e verifiche presso i  luoghi  adibiti
all'esercizio  dell'attivita'  di  discarica,  o  di  incenerimento e
presso gli altri  luoghi  dove  sono  custoditi  i  registri  di  cui
all'articolo  5  e  l'altra  documentazione  inerente le attivita' in
questione.
  2. Ove non sia possibile, per  gli  organi  addetti  ai  controlli,
determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata
che  abusiva,  ovvero  il  momento dell'abbandono, scarico o deposito
incontrollato, di una quantita' di rifiuti, ivi  compresi  quelli  di
cui all'articolo 3 comma 40 della legge statale, questi si presumono,
salvo  prova  contraria,  conferiti  alla  data  della  redazione del
processo verbale di cui all'articolo 3, comma 33 della legge statale.
  3. Ai fini delle ispezioni e verifiche di cui al comma 2 precedente
e dell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 3, comma 33  della
legge  statale,  il  Presidente  della  Provincia  o l'altro soggetto
competente in base all'ordinamento interno,  individua  i  dipendenti
adibiti  a  tali  attivita'.  L'atto di individuazione ha gli effetti
dell'autorizzazione di cui  all'articolo  3,  comma  33  della  legge
statale,  fermo  restando  che l'attivita' in questione e' svolta nel
rispetto delle disposizioni dell'ordinamento interno.
  4. I dipendenti della Provincia di cui  al  comma  precedente  sono
dotati  di  speciale  tessera  di  riconoscimento  con  l'indicazione
"agente abilitato all'accertamento  delle  violazioni  tributarie  ai
sensi  della  legge  n.  549/95",  che deve essere esibita al momento
dell'ispezione o della verifica.
  5. Nei  casi  disciplinati  nel  Titolo  3  della  presente  legge,
l'accertamento tributario e' effettuato anche sulla base dei processi
verbali   redatti  dagli  agenti  competenti  all'accertamento  delle
infrazioni in materia di rifiuti. A  tal  fine  gli  agenti  medesimi
provvedono a trasmettere il processo verbale alla struttura regionale
di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge.