Art. 12. Contestazione 1. Le violazioni constatate ai sensi del precedente articolo 11 sono contestate all'interessato tramite avviso di accertamento, da parte del dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1, con l'invito a provvedere al pagamento di quanto dovuto ai sensi delle lettere a) e b) del successivo comma 2, entro 30 giorni dalla data di ricevimento. 2. L'avviso e' notificato all'interessato nelle forme di legge e deve specificare: a) l'importo del tributo evaso, l'ammontare degli interessi moratori e delle spese di procedimento; b) l'ammontare della pena pecuniaria, dovuta in caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma 1, pari al minimo edittale della pena prevista dall'articolo 3, comma 31 della legge statale, nonche' l'ammontare della sanzione di cui al comma 32 dello stesso articolo 3, pari a tre vole il tributo evaso; c) la facolta', ove non si intenda procedere al pagamento, di presentare scritti difensivi e documenti comprovanti l'insussistenza della violazione o la diversa determinazione del relativo importo; d) l'ufficio presso il quale gli scritti difensivi e i documenti devono essere trasmessi, le modalita' e il termine perentorio per la trasmissione, con l'avvertenza che, in mancanza o in caso di difforme valutazione da parte dell'Amministrazione, si procedera' all'adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento; e) la facolta' di ricorso alle Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 3, comma 34, della stessa legge statale; f) il nominativo del responsabile del procedimento.