Art. 12.
                            Contestazione
 
  1.  Le  violazioni  constatate  ai sensi del precedente articolo 11
sono contestate all'interessato tramite avviso  di  accertamento,  da
parte  del dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 7,
comma 1, con l'invito a provvedere al pagamento di quanto  dovuto  ai
sensi  delle  lettere a) e b) del successivo comma 2, entro 30 giorni
dalla data di ricevimento.
  2. L'avviso e' notificato all'interessato nelle forme  di  legge  e
deve specificare:
   a)  l'importo  del  tributo  evaso,  l'ammontare  degli  interessi
moratori e delle spese di procedimento;
   b) l'ammontare della pena pecuniaria, dovuta in  caso  di  mancato
pagamento entro il termine di cui al comma 1, pari al minimo edittale
della  pena  prevista  dall'articolo 3, comma 31 della legge statale,
nonche' l'ammontare della sanzione di cui al comma  32  dello  stesso
articolo 3, pari a tre vole il tributo evaso;
   c)  la  facolta',  ove  non  si intenda procedere al pagamento, di
presentare scritti difensivi e documenti comprovanti  l'insussistenza
della violazione o la diversa determinazione del relativo importo;
   d)  l'ufficio  presso il quale gli scritti difensivi e i documenti
devono essere trasmessi, le modalita' e il termine perentorio per  la
trasmissione, con l'avvertenza che, in mancanza o in caso di difforme
valutazione da parte dell'Amministrazione, si procedera' all'adozione
dell'ordinanza ingiunzione di pagamento;
   e)  la  facolta'  di  ricorso alle Commissioni tributarie ai sensi
dell'articolo 3, comma 34, della stessa legge statale;
   f) il nominativo del responsabile del procedimento.