Art. 13.
                 Ordinanza ingiunzione di pagamento
 
  1. Ove non sia stato effettuato il pagamento prescritto nell'avviso
di accertamento, nel termine previsto all'articolo 12,  comma  1,  il
dirigente  della  struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1,
adotta ordinanza ingiunzione di pagamento per l'ammontare complessivo
dovuto dal trasgressore. Tale ordinanza e' notificata all'interessato
nei modi di legge ed e' titolo esecutivo.
  2. Qualora  dagli  eventuali  scritti  difensivi  e  dai  documenti
presentati  dal trasgressore ovvero da ulteriori verifiche effettuate
d'ufficio  risulti  che  l'accertamento  e'  parzialmente  infondato,
l'ordinanza ingiunzione e' adottata per il minore importo dovuto.
  3.   Per   la   determinazione   della   pena  pecuniaria  prevista
dall'articolo 3, comma 31, della legge statale si tiene  conto  della
gravita'    della   violazione   nonche'   della   personalita'   del
trasgressore,  desumibile  dalle  eventuali   precedenti   infrazioni
tributarie accertate.
  4.  Nei  casi  di ritardo, sia nel versamento del tributo sia nella
trasmissione della dichiarazione annuale, non superiore a 30  giorni,
la pena pecuniaria e' applicata nel limite minimo.