Art. 13. Ordinanza ingiunzione di pagamento 1. Ove non sia stato effettuato il pagamento prescritto nell'avviso di accertamento, nel termine previsto all'articolo 12, comma 1, il dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1, adotta ordinanza ingiunzione di pagamento per l'ammontare complessivo dovuto dal trasgressore. Tale ordinanza e' notificata all'interessato nei modi di legge ed e' titolo esecutivo. 2. Qualora dagli eventuali scritti difensivi e dai documenti presentati dal trasgressore ovvero da ulteriori verifiche effettuate d'ufficio risulti che l'accertamento e' parzialmente infondato, l'ordinanza ingiunzione e' adottata per il minore importo dovuto. 3. Per la determinazione della pena pecuniaria prevista dall'articolo 3, comma 31, della legge statale si tiene conto della gravita' della violazione nonche' della personalita' del trasgressore, desumibile dalle eventuali precedenti infrazioni tributarie accertate. 4. Nei casi di ritardo, sia nel versamento del tributo sia nella trasmissione della dichiarazione annuale, non superiore a 30 giorni, la pena pecuniaria e' applicata nel limite minimo.