Art. 14.
                   Provvedimento di archiviazione
 
  1.  Qualora  il  trasgressore  abbia presentato scritti difensivi e
documenti dai quali risulti che l'accertamento non e' fondato, ovvero
qualora  l'infondatezza  dell'accertamento  sia  comunque  verificata
d'ufficio,  il  dirigente  regionale di cui all'articolo 12, comma 1,
adotta  provvedimento  di  archiviazione  e  ne   da'   comunicazione
all'interessato.