Art. 15.
              Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo
 
  1.  Qualora  il soggetto al quale e' ingiunto il pagamento ai sensi
dell'articolo 13 non provvede, in tutto  o  in  parte,  al  pagamento
dell'importo  indicato nell'ordinanza ingiunzione, la Regione procede
alla riscossione coattiva mediante iscrizione nei  ruoli  esattoriali
ai  sensi degli articoli 68 e seguenti del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.
43.