Art. 15. Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo 1. Qualora il soggetto al quale e' ingiunto il pagamento ai sensi dell'articolo 13 non provvede, in tutto o in parte, al pagamento dell'importo indicato nell'ordinanza ingiunzione, la Regione procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ai sensi degli articoli 68 e seguenti del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.