Art. 16.
                          P e n a l i t a'
 
  1.  Alla  violazione  degli  obblighi  concernenti la registrazione
delle operazioni di  conferimento  dei  rifiuti,  il  versamento  del
tributo  e  la  dichiarazione annuale si applicano le pene pecuniarie
previste dall'articolo 3, comma 31, della legge statale.
  2. Nei casi di cui all'articolo 9 e' applicata la  pena  pecuniaria
prevista  dall'articolo  3, comma 31, della legge statale, nonche' la
sanzione, pari a tre volte  l'ammontare  del  tributo,  prevista  dal
comma 32 dello stesso articolo 3.
  3.  Restano  ferme  le sanzioni, anche a carattere ripristinatorio,
previste  dalla  normativa  vigente  in   materia   di   rifiuti   ed
inquinamento   nonche'   l'azione   per  il  risarcimento  del  danno
ambientale.
  4. All'obbligazione di rimessa in pristino e di bonifica  dell'area
e  di  risarcimento  del  danno  ambientale,  ove dovute ai sensi del
precedente comma, si applica la solidarieta' di cui all'articolo 10.