Art. 16. P e n a l i t a' 1. Alla violazione degli obblighi concernenti la registrazione delle operazioni di conferimento dei rifiuti, il versamento del tributo e la dichiarazione annuale si applicano le pene pecuniarie previste dall'articolo 3, comma 31, della legge statale. 2. Nei casi di cui all'articolo 9 e' applicata la pena pecuniaria prevista dall'articolo 3, comma 31, della legge statale, nonche' la sanzione, pari a tre volte l'ammontare del tributo, prevista dal comma 32 dello stesso articolo 3. 3. Restano ferme le sanzioni, anche a carattere ripristinatorio, previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed inquinamento nonche' l'azione per il risarcimento del danno ambientale. 4. All'obbligazione di rimessa in pristino e di bonifica dell'area e di risarcimento del danno ambientale, ove dovute ai sensi del precedente comma, si applica la solidarieta' di cui all'articolo 10.