Art. 18.
                            Prescrizione
 
  1. Il diritto alla riscossione del tributo  e  delle  penalita'  si
prescrive  nel  termine  di  cinque  anni  decorrente  dalla  data di
scadenza per la presentazione  della  dichiarazione  annuale  di  cui
all'articolo 7.
  2.   Per  le  fattispecie  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  la
prescrizione  decorre  dalla  data  del  verbale  dal  quale  risulta
l'esistenza  della  discarica,  dell'abbandono,  dello  scarico o del
deposito.