Art. 18. Prescrizione 1. Il diritto alla riscossione del tributo e delle penalita' si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 7. 2. Per le fattispecie di cui all'articolo 9, comma 1, la prescrizione decorre dalla data del verbale dal quale risulta l'esistenza della discarica, dell'abbandono, dello scarico o del deposito.