Art. 19. R i m b o r s i 1. In caso di indebito pagamento, i soggetti passivi del tributo ne possono chiedere la restituzione entro il termine di decadenza di tre anni decorrente dalla data del pagamento medesimo, mediante apposita istanza, in duplice esemplare, da presentare alla struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1. 2. Copia del provvedimento regionale di rimborso e' trasmessa alla Provincia nel cui territorio sono ubicati le discariche e gli impianti di incenerimento a giustificazione delle trattenute di cui al precedente articolo 4, comma 2.