Art. 19.
                           R i m b o r s i
 
  1. In caso di indebito pagamento, i soggetti passivi del tributo ne
possono chiedere la restituzione entro il termine di decadenza di tre
anni decorrente dalla data del pagamento medesimo, mediante  apposita
istanza, in duplice esemplare, da presentare alla struttura regionale
di cui all'articolo 7, comma 1.
  2.  Copia del provvedimento regionale di rimborso e' trasmessa alla
Provincia nel  cui  territorio  sono  ubicati  le  discariche  e  gli
impianti  di  incenerimento a giustificazione delle trattenute di cui
al precedente articolo 4, comma 2.