Art. 2.
                   Elementi essenziali del tributo
 
  1. Il tributo e' applicato ai rifiuti solidi di cui all'articolo  2
del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nonche' ai fanghi palabili:
   a) conferiti in discarica ai fini dello stoccaggio definitivo;
   b)  smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero
di energia.
  2. La base imponibile e'  costituita  dalla  quantita'  di  rifiuti
conferiti e smaltiti ai sensi del precedente comma.
  3. L'ammontare dell'imposta e' fissato, per chilogrammo di rifiuti,
con  legge  regionale  entro  il 31 luglio di ciascun anno per l'anno
successivo ovvero, in mancanza della legge  regionale,  nella  misura
vigente per l'anno precedente.
  4.  Il  tributo  dovuto  risulta  dall'applicazione  dell'ammontare
dell'imposta di cui  al  terzo  comma  nonche'  dei  coefficienti  di
correzione previsti dall'articolo 3, comma 29 della legge statale.