Art. 2. Elementi essenziali del tributo 1. Il tributo e' applicato ai rifiuti solidi di cui all'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nonche' ai fanghi palabili: a) conferiti in discarica ai fini dello stoccaggio definitivo; b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia. 2. La base imponibile e' costituita dalla quantita' di rifiuti conferiti e smaltiti ai sensi del precedente comma. 3. L'ammontare dell'imposta e' fissato, per chilogrammo di rifiuti, con legge regionale entro il 31 luglio di ciascun anno per l'anno successivo ovvero, in mancanza della legge regionale, nella misura vigente per l'anno precedente. 4. Il tributo dovuto risulta dall'applicazione dell'ammontare dell'imposta di cui al terzo comma nonche' dei coefficienti di correzione previsti dall'articolo 3, comma 29 della legge statale.