Art. 21.
                       Utilizzazione dei fondi
 
  1.  Il  Fondo per la minore produzione di rifiuti e' costituito dal
20 per cento dell'ammontare versato a titolo di tributo,  esclusa  la
parte derivante dall'applicazione del tributo ai fanghi di risulta ed
al netto della quota di spettanza delle Province.
  2.  Il  Fondo per investimenti di tipo ambientale e' costituito dal
20 per  cento  dell'ammontare  del  tributo  riferito  ai  fanghi  di
risulta, al netto della quota di spettanza delle Province.
  3.  Il  Fondo  di cui al comma 1 e' utilizzato per il finanziamento
degli interventi  destinati  a  favorire  la  minore  produzione  dei
rifiuti,  le  attivita' di recupero di materie prime e di energia, le
forme di smaltimento alternative alle  discariche,  la  bonifica  dei
suoli   inquinati   e  il  recupero  delle  aree  degradate,  per  la
istituzione e il mantenimento delle aree  naturali  protette  nonche'
per   il  finanziamento  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione
Ambientale della Toscana.
  4. Ai fini della ripartizione del Fondo per  la  minore  produzione
dei  rifiuti tra i settori di intervento di cui al comma 3, la Giunta
regionale, tenuto conto delle previsioni del Programma  Regionale  di
Sviluppo,  delibera,  in  conformita' a quanto previsto dalla L.R.  7
novembre 1994, n. 81  e  successive  modificazioni,  la  destinazione
delle risorse medesime e la conseguente disponibilita' da parte delle
strutture organizzative competenti.
  5.  Il Fondo di cui al comma 2 e' destinato ad investimenti di tipo
ambientale  riferibili  ai  rifiuti  del   settore   produttivo   cui
afferiscono i fanghi di risulta.
  6.  Le  risorse  dei  Fondi  sono  utilizzate  in  conformita' alle
procedure previste dalle leggi regionali.