Art. 21. Utilizzazione dei fondi 1. Il Fondo per la minore produzione di rifiuti e' costituito dal 20 per cento dell'ammontare versato a titolo di tributo, esclusa la parte derivante dall'applicazione del tributo ai fanghi di risulta ed al netto della quota di spettanza delle Province. 2. Il Fondo per investimenti di tipo ambientale e' costituito dal 20 per cento dell'ammontare del tributo riferito ai fanghi di risulta, al netto della quota di spettanza delle Province. 3. Il Fondo di cui al comma 1 e' utilizzato per il finanziamento degli interventi destinati a favorire la minore produzione dei rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e di energia, le forme di smaltimento alternative alle discariche, la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per la istituzione e il mantenimento delle aree naturali protette nonche' per il finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana. 4. Ai fini della ripartizione del Fondo per la minore produzione dei rifiuti tra i settori di intervento di cui al comma 3, la Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo, delibera, in conformita' a quanto previsto dalla L.R. 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni, la destinazione delle risorse medesime e la conseguente disponibilita' da parte delle strutture organizzative competenti. 5. Il Fondo di cui al comma 2 e' destinato ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo cui afferiscono i fanghi di risulta. 6. Le risorse dei Fondi sono utilizzate in conformita' alle procedure previste dalle leggi regionali.