Art. 22. Comunicazioni 1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento senza recupero di energia ai sensi della legislazione statale e regionale in materia, comunicano alla struttura tributaria regionale di cui al precedente articolo 7, comma 1, le nuove autorizzazioni entro trenta giorni dal rilascio. 2. Sono parimenti comunicate entro il termine previsto al precedente comma le cessazioni di attivita' ed eventuali altre modificazioni intervenute rispetto alle autorizzazioni concesse.