Art. 22.
                            Comunicazioni
 
  1.  Gli  enti  competenti  al  rilascio  delle  autorizzazioni alla
gestione di discariche o di impianti di incenerimento senza  recupero
di  energia  ai  sensi  della  legislazione  statale  e  regionale in
materia, comunicano alla struttura tributaria  regionale  di  cui  al
precedente  articolo 7, comma 1, le nuove autorizzazioni entro trenta
giorni dal rilascio.
  2.  Sono  parimenti  comunicate  entro  il  termine   previsto   al
precedente  comma  le  cessazioni  di  attivita'  ed  eventuali altre
modificazioni intervenute rispetto alle autorizzazioni concesse.