Art. 24. Norma transitoria 1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 38 della legge statale, l'ammontare del tributo dovuto per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico e' determinato nella misura minima di lire 2 per ogni chilogrammo conferito. 2. Per l'anno 1996 il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 22 per la quantita', espressa in chilogrammi, dei rifiuti conferiti. 3. Qualora i pagamenti effettuati ai sensi del precedente comma 1 risultino inferiori o superiori all'importo dovuto sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale citato, i relativi conguagli saranno effettuati con il versamento della prima scadenza trimestrale successiva alla data di efficacia del decreto ministeriale stesso. 4. Qualora, ai sensi della normativa vigente, il gestore della discarica o dell'impianto non sia tenuto alla compilazione dei registri in conformita' a quanto previsto ai sensi dell'articolo 5, per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1996 alla data di entrata in vigore della presente legge, la quantita' dei rifiuti conferita e' attestata dallo stesso soggetto passivo con dichiarazione, sottoscritta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", da trasmettere alla Regione contestualmente alla dichiarazione annuale di cui all'articolo 7.