Art. 24.
                          Norma transitoria
 
  1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto ministeriale
previsto dall'articolo 3, comma 38 della legge  statale,  l'ammontare
del  tributo  dovuto per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo,
edilizio, lapideo e metallurgico e' determinato nella  misura  minima
di lire 2 per ogni chilogrammo conferito.
  2.   Per  l'anno  1996  il  tributo  e'  determinato  moltiplicando
l'ammontare dell'imposta di cui all'articolo  22  per  la  quantita',
espressa in chilogrammi, dei rifiuti conferiti.
  3.  Qualora  i pagamenti effettuati ai sensi del precedente comma 1
risultino inferiori o superiori  all'importo  dovuto  sulla  base  di
quanto   stabilito   dal  decreto  ministeriale  citato,  i  relativi
conguagli saranno effettuati con il versamento della  prima  scadenza
trimestrale   successiva   alla   data   di   efficacia  del  decreto
ministeriale stesso.
  4. Qualora, ai sensi della  normativa  vigente,  il  gestore  della
discarica  o  dell'impianto  non  sia  tenuto  alla  compilazione dei
registri in conformita' a quanto previsto ai sensi  dell'articolo  5,
per  il periodo decorrente dal 1 gennaio 1996 alla data di entrata in
vigore della presente legge, la quantita' dei  rifiuti  conferita  e'
attestata   dallo   stesso   soggetto   passivo   con  dichiarazione,
sottoscritta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di   firme",   da   trasmettere  alla  Regione  contestualmente  alla
dichiarazione annuale di cui all'articolo 7.