Art. 25. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma da 34 a 40, della legge statale. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 luglio 1996 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 18 giugno 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 23 luglio 1996.