Art. 25.
                             R i n v i o
 
  1. Per quanto non previsto dalla presente legge,  si  applicano  le
disposizioni contenute nell'articolo 3, comma da 34 a 40, della legge
statale.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 29 luglio 1996
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 18
giugno 1996 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  23
luglio 1996.