Art. 4.
                   Quota riservata alle Provincie
 
  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della legge statale una quota
pari  al  dieci  per cento del tributo e' dovuto alle Provincie ed e'
ripartita tra le stesse  con  deliberazione  della  Giunta  regionale
entro   novanta   giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto  al
successivo  articolo  6  in  proporzione  all'ammontare  del  gettito
tributario   derivante   dalle   discariche   e   dagli  impianti  di
incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia.
  2. La  suddetta  quota  viene  corrisposta  al  netto  delle  somme
eventualmente  rimborsate  ai  contribuenti  ai  sensi del successivo
articolo 19.