Art. 5. Determinaione della base imponibile 1. Ai fini della determinazione della base imponibile, presso tutte le discariche e impianti di cui all'articolo 2 sono tenuti appositi registri, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro, nei quali vengono giornalmente annotate le operazioni di conferimento, con la indicazione del soggetto conferente e della quantita' di rifiuti conferiti. 2. Ai fini dell'applicazione dell'ammontare dell'imposta, le quantita' dei rifiuti sono specificate con riferimento alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 29 e 40 della legge statale. 3. Nei casi in cui, in conformita' alle disposizioni in materia di rifiuti, sia prevista la tenuta dei registri, conformi ai requisiti di forma di cui al comma 1 e contenenti tutte le informazioni di cui ai precedenti commi, la base imponibile viene determinata con riferimento alle annotazioni contenute nei medesimi.