Art. 5.
                 Determinaione della base imponibile
 
  1. Ai fini della determinazione della base imponibile, presso tutte
le discariche e impianti di cui all'articolo 2 sono  tenuti  appositi
registri, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro, nei
quali  vengono  giornalmente  annotate le operazioni di conferimento,
con la indicazione del  soggetto  conferente  e  della  quantita'  di
rifiuti conferiti.
  2.   Ai  fini  dell'applicazione  dell'ammontare  dell'imposta,  le
quantita' dei rifiuti sono specificate con riferimento alle tipologie
di cui all'articolo 3, comma 29 e 40 della legge statale.
  3. Nei casi in cui, in conformita' alle disposizioni in materia  di
rifiuti,  sia  prevista la tenuta dei registri, conformi ai requisiti
di forma di cui al comma 1 e contenenti tutte le informazioni di  cui
ai  precedenti  commi,  la  base  imponibile  viene  determinata  con
riferimento alle annotazioni contenute nei medesimi.