Art. 7.
                        Dichiarazione annuale
 
  1.  Entro  il  31  gennaio  di ogni anno, i soggetti passivi di cui
all'articolo 3 trasmettono alla competente struttura tributaria della
Regione  una  dichiarazione,   in   triplice   copia,   riepilogativa
dell'attivita' svolta e dei pagamenti tributari effettuati, nell'anno
precedente, contenente almeno i seguenti dati:
   a)  denominazione  e  sede  del gestore e generalita' complete del
legale rappresentante;
   b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
   c) quantita' complessive dei rifiuti conferiti  nonche'  quantita'
parziali per ogni tipologia di rifiuto;
   d) indicazione del versamento del tributo effettuato.
  2.  Ai  fini  della  dichiarazione  deve essere utilizzata apposita
scheda sottoscritta dal legale rappresentante.
  3. La scheda e' approvata dalla Regione entro tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge e pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
  4. La Regione adotta le misure necessarie per  rendere  disponibili
le schede in questione ai soggetti interessati.
  5.  Una  delle copie della dichiarazione e' inviata, da parte della
Regione, alle Province ove sono ubicati le discariche o gli  impianti
di incenerimento.