Art. 7. Dichiarazione annuale 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti passivi di cui all'articolo 3 trasmettono alla competente struttura tributaria della Regione una dichiarazione, in triplice copia, riepilogativa dell'attivita' svolta e dei pagamenti tributari effettuati, nell'anno precedente, contenente almeno i seguenti dati: a) denominazione e sede del gestore e generalita' complete del legale rappresentante; b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento; c) quantita' complessive dei rifiuti conferiti nonche' quantita' parziali per ogni tipologia di rifiuto; d) indicazione del versamento del tributo effettuato. 2. Ai fini della dichiarazione deve essere utilizzata apposita scheda sottoscritta dal legale rappresentante. 3. La scheda e' approvata dalla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata nel Bollettino Ufficiale. 4. La Regione adotta le misure necessarie per rendere disponibili le schede in questione ai soggetti interessati. 5. Una delle copie della dichiarazione e' inviata, da parte della Regione, alle Province ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento.