Art. 9.
                      Applicazione del tributo
 
  1.  Il  tributo  di  cui  alla  presente legge si applica, ai sensi
dell'articolo 3, comma 32, della  legge  statale,  anche  ai  rifiuti
solidi e ai fanghi palabili:
   a) conferiti in discariche abusive;
   b) abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato.
  2.  La  base  imponibile  e'  costituita dalla quantita' di rifiuti
determinata nel  corso  del  procedimento  per  l'accertamento  delle
violazioni tributarie di cui al successivo articolo 11.
  3.  Ove  necessario  ai fini della determinazione della quantita' e
tipologia di rifiuti, la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale della  Toscana,  ai  sensi  dell'articolo  3
della  L.R. 18 aprile 1995, n. 66 "Istituzione dell'Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale della Toscana".
  4. Nei casi di cui al presente articolo,  oltre  al  pagamento  del
tributo, sono dovute le penalita' previste al successivo articolo 16,
comma 2.