Art. 9. Applicazione del tributo 1. Il tributo di cui alla presente legge si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge statale, anche ai rifiuti solidi e ai fanghi palabili: a) conferiti in discariche abusive; b) abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato. 2. La base imponibile e' costituita dalla quantita' di rifiuti determinata nel corso del procedimento per l'accertamento delle violazioni tributarie di cui al successivo articolo 11. 3. Ove necessario ai fini della determinazione della quantita' e tipologia di rifiuti, la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 66 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana". 4. Nei casi di cui al presente articolo, oltre al pagamento del tributo, sono dovute le penalita' previste al successivo articolo 16, comma 2.