Art. 4.
                          Norma transitoria
 
  1. Le  attivita'  iniziate  nell'anno  formativo  1995-1996  devono
comunque trovare conclusione entro il 31 dicembre 1996. Nel periodo 1
settembre  1996-31  dicembre  1996  sono  avviate  esclusivamente  le
attivita' indispensabili al funzionamento del sistema  per  le  quali
continuano  ad  applicarsi  i  contenuti  programmatici  di  cui alla
deliberazione  del  Consiglio  regionale  6  marzo  1995,  n.  137  e
successive integrazioni.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 31 luglio 1996
                                CHITI
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 2
luglio 1996 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  23
luglio 1996.