Art. 4. Norma transitoria 1. Le attivita' iniziate nell'anno formativo 1995-1996 devono comunque trovare conclusione entro il 31 dicembre 1996. Nel periodo 1 settembre 1996-31 dicembre 1996 sono avviate esclusivamente le attivita' indispensabili al funzionamento del sistema per le quali continuano ad applicarsi i contenuti programmatici di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 6 marzo 1995, n. 137 e successive integrazioni. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 31 luglio 1996 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 23 luglio 1996.