(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45
                         del 13 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  9  "Iniziative  promozionali"  della  L.R.  n.   50/95   e'
sostituito dal seguente:
 1.  "La  Regione, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi
di  bilancio,  tenendo  conto  delle  proposte  degli  Enti   locali,
dell'A.R.S.I.A.,  delle  Associazioni  dei  tartufai, riconosciute ai
sensi del precedente art. 8, delle  Associazioni  dei  consumatori  e
delle  Universita  ed  Istituzioni  scientifiche, promuove e sostiene
iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione  e  dimostrazione,
alla   formazione  tecnica  professionale,  alla  qualificazione  dei
raccoglitori, alla tutela promozione,  pubblicazione  e  salvaguardia
culturale in materia di tartuficoltura".