(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 13 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 9 "Iniziative promozionali" della L.R. n. 50/95 e' sostituito dal seguente: 1. "La Regione, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio, tenendo conto delle proposte degli Enti locali, dell'A.R.S.I.A., delle Associazioni dei tartufai, riconosciute ai sensi del precedente art. 8, delle Associazioni dei consumatori e delle Universita ed Istituzioni scientifiche, promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e dimostrazione, alla formazione tecnica professionale, alla qualificazione dei raccoglitori, alla tutela promozione, pubblicazione e salvaguardia culturale in materia di tartuficoltura".