Art. 3. "1. La raccolta e' consentita secondo il seguente calendario: a) Tuber Magnatum: per le aree geografiche di provenienza delle Colline Sanminiatesi e delle Crete Senesi dal 10 settembre al 31 dicembre; per il resto del territorio regionale dal 1 ottobre al 31 dicembre; b) Tuber melanosporum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo; c) Tuber brumale, var. moschatum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo; d) Tuber aestivum: per tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 30 novembre; e) Tuber uncinatum: per tutto il territorio regionale dal 1 ottobre al 31 dicembre; f) Tuber brumale: per tutto il territorio regionale dal 1 gennaio al 15 marzo; g) Tuber albidum: per tutto il territorio regionale dal 15 gennaio al 30 aprile; h) Tuber macrosporum: per tutto il territorio regionale dal 1 settembre al 31 dicembre; i) Tuber mesentericum: per tutto il territorio regionale dal 1 settembre al 31 gennaio. 2. La ricerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari: gennaio - dalle ore 7,00 alle ore 18,00; febbraio - dalle ore 6,30 alle ore 18,30; marzo - dalle ore 6 alle ore 19; aprile - dalle ore 5,30 alle ore 19,30; giugno - dalle ore 5 alle ore 21; luglio - dalle ore 5 alle ore 21; agosto - dalle ore 5,30 alle ore 20,30; settembre - dalle ore 5,30 alle ore 19,30; ottobre - dalle ore 6 alle ore 18,30; novembre - dalle ore 6,30 alle ore 18; dicembre - dalle ore 7 alle ore 17,30; 3. Il Consiglio regionale con proprio atto puo' emanare eventuali variazioni ai periodi indicati ai commi 1. e 2. del presente articolo su proposta della Giunta regionale, su parere di almeno uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3 e dell'A.R.S.I.A. 4. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonche' al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Provincia competente per territorio e sentito almeno uno degli istituti di cui all'art. 2 e l'A.R.S.I.A., puo' vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi. 5. E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non e' consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta. 6. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale puo' autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge e l'A.R.S.I.A., ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata".