Art. 3.
 
  "1. La raccolta e' consentita secondo il seguente calendario:
    a) Tuber Magnatum:
    per le aree geografiche di provenienza delle Colline Sanminiatesi
e delle Crete Senesi dal 10 settembre al 31 dicembre;
    per  il  resto  del  territorio  regionale  dal  1  ottobre al 31
dicembre;
    b) Tuber melanosporum: per tutto il territorio regionale  dal  15
novembre al 15 marzo;
    c)  Tuber  brumale,  var.  moschatum:  per  tutto  il  territorio
regionale dal 15 novembre al 15 marzo;
    d) Tuber aestivum: per tutto il territorio regionale dal 1 giugno
al 30 novembre;
    e) Tuber uncinatum: per  tutto  il  territorio  regionale  dal  1
ottobre al 31 dicembre;
    f) Tuber brumale: per tutto il territorio regionale dal 1 gennaio
al 15 marzo;
    g)  Tuber  albidum:  per  tutto  il  territorio  regionale dal 15
gennaio al 30 aprile;
    h) Tuber macrosporum: per tutto il  territorio  regionale  dal  1
settembre al 31 dicembre;
    i)  Tuber  mesentericum:  per tutto il territorio regionale dal 1
settembre al 31 gennaio.
  2. La ricerca e la raccolta  sono  consentite  secondo  i  seguenti
orari:
   gennaio - dalle ore 7,00 alle ore 18,00;
   febbraio - dalle ore 6,30 alle ore 18,30;
   marzo - dalle ore 6 alle ore 19;
   aprile - dalle ore 5,30 alle ore 19,30;
   giugno - dalle ore 5 alle ore 21;
   luglio - dalle ore 5 alle ore 21;
   agosto - dalle ore 5,30 alle ore 20,30;
   settembre - dalle ore 5,30 alle ore 19,30;
   ottobre - dalle ore 6 alle ore 18,30;
   novembre - dalle ore 6,30 alle ore 18;
   dicembre - dalle ore 7 alle ore 17,30;
  3.  Il  Consiglio regionale con proprio atto puo' emanare eventuali
variazioni ai periodi indicati ai commi 1. e 2. del presente articolo
su proposta della Giunta regionale,  su  parere  di  almeno  uno  dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 3 e dell'A.R.S.I.A.
  4.  Al  fine  di  evitare danni alla struttura fisica e chimica del
terreno  tartufigeno  nonche'  al  patrimonio  boschivo,  la   Giunta
regionale,  su  proposta  della Provincia competente per territorio e
sentito almeno uno degli istituti di cui all'art. 2  e  l'A.R.S.I.A.,
puo' vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca
e la raccolta dei tartufi.
  5.  E'  comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie
di tartufo fresco nei periodi in cui non e' consentita la raccolta ad
eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.
  6. Per motivi di studio, ricerca  applicata  e  sperimentazione  la
Giunta  regionale puo' autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui
al comma 3 dell'art.  2  della  presente  legge  e  l'A.R.S.I.A.,  ad
effettuare  prelievi  e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal
calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata".