Art. 4. 1. Il comma 1 dell'art. 20 "Procedimento sanzionatorio" della L.R. n. 50/95 e' sostituito dal seguente: "1. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e' la Provincia nel cui territorio e' stata commessa l'infrazione. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrative vengono introitate dalle Province.