Art. 4.
 
  1. Il comma 1 dell'art. 20 "Procedimento sanzionatorio" della  L.R.
n. 50/95 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Competente  alla  irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
previste dalla presente legge e' la Provincia nel cui  territorio  e'
stata  commessa  l'infrazione. Le somme riscosse a titolo di sanzione
amministrative vengono introitate dalle Province.