Art. 2. Ambiti di applicazione 1. Oltre che nei luoghi previsti dall'art. 1 della legge n. 584/75 e' vietato fumare in tutti i locali chiusi utilizzati - a qualunque titolo - dalla Regione, dalle Aziende e dagli Enti regionali, per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonche' dai privati concessionari di servizi pubblici regionali per l'esercizio delle relative attivita', sempreche' si tratti - in entrambi i casi - di locali che, in ragione di tali funzioni ed attivita', sono aperti al pubblico. 2. Ai fini di cui al comma 1 per locale aperto al pubblico intende quello al quale la generalita' dei cittadini e degli utenti accede, senza formalita' e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti. 3. Il divieto si applica ai luoghi di lavoro al chiuso pubblici e privati di cui al comma 1 destinati alla permanenza di piu' persone, ancorche' non si tratti di locali aperti al pubblico ai sensi del comma 2 quando venga avanzata richiesta al responsabile della relativa struttura di cui all'art. 3 da parte di uno dei lavoratori che svolge la propria attivita' nel locale interessato. 4. Sono in ogni caso assoggettati al presente divieto gli spazi adibiti ad attivita' sanitaria degli ospedali e delle altre strutture sanitarie pubbliche e private. Tali spazi sono costituiti dai locali destinati alla degenza dei malati, comprese tutte le pertinenze, a sale d'aspetto, a visita medica, ad attivita' di diagnostica, di terapia e riabilitazione.