Art. 2.
                       Ambiti di applicazione
 
  1.  Oltre che nei luoghi previsti dall'art. 1 della legge n. 584/75
e' vietato fumare in tutti i locali chiusi utilizzati -  a  qualunque
titolo  -  dalla  Regione,  dalle Aziende e dagli Enti regionali, per
l'esercizio di proprie funzioni istituzionali,  nonche'  dai  privati
concessionari  di  servizi  pubblici  regionali per l'esercizio delle
relative attivita', sempreche' si tratti - in entrambi i  casi  -  di
locali  che, in ragione di tali funzioni ed attivita', sono aperti al
pubblico.
  2. Ai fini di cui al comma 1 per locale aperto al pubblico  intende
quello  al  quale la generalita' dei cittadini e degli utenti accede,
senza formalita' e senza bisogno di particolari permessi, negli orari
stabiliti.
  3.  Il  divieto si applica ai luoghi di lavoro al chiuso pubblici e
privati di cui al comma 1 destinati alla permanenza di piu'  persone,
ancorche'  non  si  tratti  di locali aperti al pubblico ai sensi del
comma  2  quando  venga  avanzata  richiesta  al  responsabile  della
relativa  struttura  di cui all'art. 3 da parte di uno dei lavoratori
che svolge la propria attivita' nel locale interessato.
  4. Sono in ogni caso assoggettati al  presente  divieto  gli  spazi
adibiti ad attivita' sanitaria degli ospedali e delle altre strutture
sanitarie  pubbliche e private. Tali spazi sono costituiti dai locali
destinati alla degenza dei malati, comprese tutte  le  pertinenze,  a
sale  d'aspetto,  a  visita  medica,  ad attivita' di diagnostica, di
terapia e riabilitazione.