Art. 3. Regolamento 1. Le Amministrazioni alle quali e' affidata, a qualsiasi titolo, la responsabilita' dei locali di cui all'art. 2, sono tenute ad adottare apposito regolamento che precisa, sulla base di quanto previsto dalla presente legge, i singoli locali nei quali si applica il divieto di fumare e individua nominativamente i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto, fissando le forme di pubblicita' piu' opportune per consentire la conoscenza dei contenuti della presente legge e del regolamento medesimo. Il regolamento individua altresi' i locali nei quali e' consentita la deroga al divieto di fumare di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge 584/75. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento tipo contenente linee guida per l'adozione dei regolamenti di cui al comma 1. 3. Nei successivi 60 giorni le Amministrazioni alle quali e' affidata, a qualsiasi titolo, la responsabilita' dei locali di cui all'art. 2, sono tenute ad adottare l'apposito regolamento. La Giunta regionale provvede agli atti necessari per la sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.