Art. 3.
                             Regolamento
 
  1. Le Amministrazioni alle quali e' affidata, a  qualsiasi  titolo,
la  responsabilita'  dei  locali  di  cui  all'art. 2, sono tenute ad
adottare apposito regolamento  che  precisa,  sulla  base  di  quanto
previsto  dalla presente legge, i singoli locali nei quali si applica
il divieto di fumare e individua nominativamente i soggetti  preposti
al  controllo  dell'applicazione  del  divieto,  fissando le forme di
pubblicita' piu' opportune per consentire la conoscenza dei contenuti
della presente legge  e  del  regolamento  medesimo.  Il  regolamento
individua  altresi'  i  locali  nei  quali e' consentita la deroga al
divieto di fumare di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge 584/75.
  2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,  adotta  entro
60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento
tipo  contenente linee guida per l'adozione dei regolamenti di cui al
comma 1.
  3. Nei successivi  60  giorni  le  Amministrazioni  alle  quali  e'
affidata,  a  qualsiasi  titolo, la responsabilita' dei locali di cui
all'art.   2, sono tenute  ad  adottare  l'apposito  regolamento.  La
Giunta  regionale  provvede  agli  atti necessari per la sostituzione
dell'Amministrazione inadempiente.