Art. 4.
                   Soggetti preposti al controllo
 
  1. I dirigenti delle strutture regionali di massima  dimensione,  i
direttori  generali delle Aziende sanitarie, i dirigenti responsabili
delle altre Aziende e degli Enti regionali  individuano,  nell'ambito
dei   rispettivi  organici,  uno  o  piu'  dipendenti  incaricati  di
procedere all'accertamento e alla contestazione delle  infrazioni  ai
divieti  di cui alla presente legge, alla relativa verbalizzazione ed
alla trasmissione all'autorita' competente ai sensi  della  legge  24
novembre  1981,  n.  689  e  della  L.R.  12  novembre  1993, n. 85 e
successive modificazioni  ed  integrazioni.  Gli  agenti  accertatori
devono essere dotati di apposito cartellino di riconoscimento.
  2.  I dipendenti incaricati di procedere all'accertamento di cui al
comma 1 partecipano a corsi di formazione  appositamente  organizzati
da parte delle amministrazioni di appartenenza.
  3. Per i locali utilizzati dai soggetti privati di cui all'art.  2,
comma  1,  il titolare del servizio, il responsabile della struttura,
ovvero il dipendente o collaboratore da lui  incaricato,  richiama  i
trasgressori  all'osservanza  del  divieto  e  cura che le infrazioni
siano  segnalate  ai pubblici ufficiali ed agenti competenti ai sensi
dell'art. 13 della legge 689/81.
  4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 provvedono che  nei  locali  in
cui  si  applica  il  divieto  di  fumare  siano apposti cartelli con
l'indicazione del divieto stesso e dei relativi riferimenti normativi
nonche' del soggetto preposto al controllo.