Art. 4. Soggetti preposti al controllo 1. I dirigenti delle strutture regionali di massima dimensione, i direttori generali delle Aziende sanitarie, i dirigenti responsabili delle altre Aziende e degli Enti regionali individuano, nell'ambito dei rispettivi organici, uno o piu' dipendenti incaricati di procedere all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni ai divieti di cui alla presente legge, alla relativa verbalizzazione ed alla trasmissione all'autorita' competente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della L.R. 12 novembre 1993, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli agenti accertatori devono essere dotati di apposito cartellino di riconoscimento. 2. I dipendenti incaricati di procedere all'accertamento di cui al comma 1 partecipano a corsi di formazione appositamente organizzati da parte delle amministrazioni di appartenenza. 3. Per i locali utilizzati dai soggetti privati di cui all'art. 2, comma 1, il titolare del servizio, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiama i trasgressori all'osservanza del divieto e cura che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81. 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 provvedono che nei locali in cui si applica il divieto di fumare siano apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso e dei relativi riferimenti normativi nonche' del soggetto preposto al controllo.