Art. 5. Programma di educazione, informazione ed intervento 1. Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva uno specifico programma di educazione, informazione ed intervento per favorire la prevenzione primaria e secondaria relativa mente ai rischi per la salute derivanti dal fumo di tabacco, anche con riferimento a quanto previsto nella disposizione programmatica prevista dal piano sanitario regionale di cui all'art. 26 della L.R. 2 gennaio 1996, n. 1. 2. Il programma stabilisce le opportune forme di raccordo e di collaborazione tra la Regione, le Aziende sanitarie, gli Enti locali, gli Enti di ricerca, le Istituzioni scolastiche, gli Ordini dei Medici, le Societa' scientifiche e professionali di settore, le Associazioni del volontariato e la Lega italiana per la lotta contro i tumori.