Art. 5.
         Programma di educazione, informazione ed intervento
 
  1. Il Consiglio regionale, entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,
approva  uno  specifico  programma  di  educazione,  informazione  ed
intervento per favorire la prevenzione primaria e secondaria relativa
mente ai rischi per la salute derivanti dal fumo  di  tabacco,  anche
con  riferimento  a  quanto previsto nella disposizione programmatica
prevista dal piano sanitario regionale di cui all'art. 26 della  L.R.
2 gennaio 1996, n. 1.
  2.  Il  programma  stabilisce  le  opportune forme di raccordo e di
collaborazione tra la Regione, le Aziende sanitarie, gli Enti locali,
gli Enti di ricerca,  le  Istituzioni  scolastiche,  gli  Ordini  dei
Medici,  le  Societa'  scientifiche  e  professionali  di settore, le
Associazioni del volontariato e la Lega italiana per la lotta  contro
i tumori.