Art. 7. Sanzioni amministrative 1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 25.000 a L. 150.000. La sanzione e' aumentata a L. 50.000 nel minimo e a L. 300.000 nel massimo qualora le disposizioni di cui all'art. 2 siano violate da coloro che sono preposti al controllo sull'applicazione della presente legge ai sensi dell'art. 3. 2. Le persone preposte al controllo dell'applicazione della presente legge che non ottemperino alle disposizioni di cui all'art. 3 sono soggette al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 600.000 3. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo competono alla Regione e sono destinati a finanziare le attivita' di educazione ed informazione previste dal programma di cui all'art. 5. Nel caso in cui l'infrazione avvenga all'interno dei locali delle Aziende sanitarie di cui all'art. 2, comma 4, i relativi proventi sono versati nel bilancio delle medesime.