Art. 7.
                       Sanzioni amministrative
 
  1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 2 sono soggetti  alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da L. 25.000 a L.
150.000. La sanzione e' aumentata a L.  50.000  nel  minimo  e  a  L.
300.000  nel  massimo qualora le disposizioni di cui all'art. 2 siano
violate da coloro che sono preposti  al  controllo  sull'applicazione
della presente legge ai sensi dell'art. 3.
  2.   Le  persone  preposte  al  controllo  dell'applicazione  della
presente legge che non ottemperino alle disposizioni di cui  all'art.
3 sono soggette al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 600.000
  3.  I  proventi  relativi  alle  sanzioni  amministrative di cui al
presente  articolo  competono  alla  Regione  e  sono   destinati   a
finanziare  le  attivita'  di educazione ed informazione previste dal
programma di cui all'art. 5. Nel caso  in  cui  l'infrazione  avvenga
all'interno  dei  locali  delle  Aziende sanitarie di cui all'art. 2,
comma  4,  i  relativi  proventi  sono  versati  nel  bilancio  delle
medesime.