Art. 9.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ed,
in particolare, per  far  fronte  agli  oneri  di  cui  al  programma
previsto  dagli  articoli  5 e 6, quantificabili in L. 50.000.000 per
l'anno 1996, e' fatto fronte con le disponibilita'  di  cui  al  cap.
18170 del bilancio di previsione 1996. Per gli esercizi successivi si
fara' fronte con le relative leggi di bilancio.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 7 agosto 1996
                              MARCUCCI
         (incaricata con D.P.R.G. n. 221 del 15 giugno 1995)
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 17
luglio 1996 ed e' stata vistata dal  Commissario  del  Governo  il  5
agosto 1996.