Art. 9. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ed, in particolare, per far fronte agli oneri di cui al programma previsto dagli articoli 5 e 6, quantificabili in L. 50.000.000 per l'anno 1996, e' fatto fronte con le disponibilita' di cui al cap. 18170 del bilancio di previsione 1996. Per gli esercizi successivi si fara' fronte con le relative leggi di bilancio. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 7 agosto 1996 MARCUCCI (incaricata con D.P.R.G. n. 221 del 15 giugno 1995) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 17 luglio 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 5 agosto 1996.