Art. 19. Inadempienze e revoca della delega 1. In caso di inadempimento alle disposizioni della presente legge da parte delle province destinatarie della delega, la Giunta regionale, previa diffida, assegna alle stesse un termine per provvedere, decorso inutilmente il quale puo' decidere di promuovere la revoca della delega ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale.