Art. 11. Modifiche alla legge regionale 25/1982 1. Nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 le parole "contributi annui costanti per un periodo non superiore agli anni 10, nella misura massima del 9 per cento" sono sostituite dalle parole: "contributi nella misura massima del 15 per cento, elevata al 20 per cento per le imprese ubicate in territori classificati montani ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonche' nei territori compresi nei programmi comunitari 2 e 5 b". 2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 25/1982 viene cosi' sostituito: "Sono considerate ammissibili le spese per i seguenti programmi: a) acquisto di immobili per sede di impresa, unita' locale o magazzino; b) costruzione o ristrutturazione dell'esercizio autorizzata con concessione edilizia; c) arredo completo dell'esercizio; d) acquisto di mezzi destinati al solo trasporto delle merci.". 3. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 25/1982, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 36/1988 e' ulteriormente sostituito dal seguente: "La spesa ammissibile non puo' essere inferiore a lire 40 milioni e non puo' superare lire 150 milioni.". 4. L'articolo 7 della legge regionale 25/1982 come da ultimo integrato e modificato dall'articolo 223 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - L'obbligo della destinazione commerciale dei beni oggetto del contributo, come previsto dalle norme di contabilita' pubblica, viene determinato con il provvedimento di concessione del contributo stesso". 5. L'articolo 7-bis della legge regionale 25/1982, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51 e modificato dall'articolo 223, comma 2 della legge regionale 5/1994, e' sostituito dal seguente: "Art. 7-bis. - Non si da' luogo a revoca del contributo con restituzione di quanto percepito con l'aggravio degli interessi legali nei casi di perimento o furto del bene oggetto del contributo e nei casi di forza maggiore che impediscono la persistenza della destinazione commerciale dei beni oggetto del contributo o la continuazione dell'attivita' commerciale da parte dell'impresa beneficiaria.".