Art. 11.
               Modifiche alla legge regionale 25/1982
 
  1.  Nel  primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile
1982, n. 25 le parole "contributi annui costanti per un  periodo  non
superiore  agli  anni  10, nella misura massima del 9 per cento" sono
sostituite dalle parole: "contributi nella misura massima del 15  per
cento,  elevata  al  20 per cento per le imprese ubicate in territori
classificati montani ai sensi degli articoli 14 e 15 della  legge  25
luglio  1952,  n.  991,  nonche' nei territori compresi nei programmi
comunitari 2 e 5 b".
  2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge  regionale  25/1982
viene cosi' sostituito:
  "Sono considerate ammissibili le spese per i seguenti programmi:
   a)  acquisto  di  immobili  per  sede  di impresa, unita' locale o
magazzino;
   b) costruzione o ristrutturazione dell'esercizio  autorizzata  con
concessione edilizia;
   c) arredo completo dell'esercizio;
   d) acquisto di mezzi destinati al solo trasporto delle merci.".
  3.  Il  primo  comma dell'articolo 3 della legge regionale 25/1982,
come sostituito dall'articolo 13 della  legge  regionale  36/1988  e'
ulteriormente sostituito dal seguente:
  "La spesa ammissibile non puo' essere inferiore a lire 40 milioni e
non puo' superare lire 150 milioni.".
  4.  L'articolo  7  della  legge  regionale  25/1982  come da ultimo
integrato e modificato dall'articolo 223  della  legge  regionale  28
aprile 1994, n. 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  7.  -  L'obbligo  della  destinazione  commerciale  dei beni
oggetto del contributo, come previsto  dalle  norme  di  contabilita'
pubblica,  viene  determinato con il provvedimento di concessione del
contributo stesso".
  5. L'articolo 7-bis della legge regionale 25/1982, come  introdotto
dall'articolo  6  della  legge  regionale  1  dicembre  1986, n. 51 e
modificato dall'articolo 223, comma 2 della legge  regionale  5/1994,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  7-bis.  -  Non  si  da'  luogo  a  revoca del contributo con
restituzione di  quanto  percepito  con  l'aggravio  degli  interessi
legali  nei casi di perimento o furto del bene oggetto del contributo
e nei casi di forza maggiore che  impediscono  la  persistenza  della
destinazione  commerciale  dei  beni  oggetto  del  contributo  o  la
continuazione  dell'attivita'  commerciale  da   parte   dell'impresa
beneficiaria.".