Art. 3. Realizzazione 1. La realizzazione del Museo avverra' a cura e carico dell'associazione "Museo ferroviario piemontese", istituita in forza della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo ferroviario piemontese), che verra' finanziata dalla regione Piemonte per l'importo di lire tre miliardi in tre anni e precisamente: a) lire 1.000.000.000 per l'anno 1996; b) lire 1.000.000.000 per l'anno 1997; c) lire 1.000.000.000 per l'anno 1998. 2. Sara' cura dell'associazione reperire altre fonti di finaziamento da enti locali, fondazioni, associazioni e privati per il completamento dell'opera. 3. L'erogazione del finanziamento per la realizzazione degli edifici e delle strutture avviene con le seguenti modalita': L. 500.000.000 successivamente all'entrata in vigore della presente legge e dietro presentazione di istanza da parte dell'associazione "Museo ferroviario piemontese". Entro centoventi giorni dall'erogazione del primo contributo il Museo e' tenuto a presentare documentazione attestante la disponibilita' immediata o futura dell'area e il progetto di massima di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" delle opere da realizzare nell'area stessa per un importo complessivo di almeno 3.000.000.000 ivi comprese le spese tecniche e fiscali. La giunta regionale provvede all'approvazione dei progetti e con propri provvedimenti determina le modalita' di erogazione dei finanziamenti.