Art. 3.
                            Realizzazione
 
  1.   La   realizzazione   del   Museo  avverra'  a  cura  e  carico
dell'associazione "Museo ferroviario piemontese", istituita in  forza
della  legge  regionale  26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo
ferroviario piemontese), che verra' finanziata dalla regione Piemonte
per l'importo di lire tre miliardi in tre anni e precisamente:
   a) lire 1.000.000.000 per l'anno 1996;
   b) lire 1.000.000.000 per l'anno 1997;
   c) lire 1.000.000.000 per l'anno 1998.
  2.  Sara'  cura   dell'associazione   reperire   altre   fonti   di
finaziamento  da  enti locali, fondazioni, associazioni e privati per
il completamento dell'opera.
  3.  L'erogazione  del  finanziamento  per  la  realizzazione  degli
edifici  e  delle  strutture  avviene  con  le seguenti modalita': L.
500.000.000 successivamente  all'entrata  in  vigore  della  presente
legge  e  dietro  presentazione di istanza da parte dell'associazione
"Museo ferroviario piemontese".
  Entro centoventi giorni dall'erogazione  del  primo  contributo  il
Museo   e'   tenuto   a   presentare   documentazione  attestante  la
disponibilita' immediata o futura dell'area e il progetto di  massima
di  cui  alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia
di lavori pubblici" delle opere da realizzare nell'area stessa per un
importo complessivo di almeno 3.000.000.000  ivi  comprese  le  spese
tecniche e fiscali.
  La  giunta  regionale  provvede all'approvazione dei progetti e con
propri  provvedimenti  determina  le  modalita'  di  erogazione   dei
finanziamenti.